Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici

1. PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)……. che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA

1. Organizzazione tecnica: VIAGGI NEL REGNO DELLE FAVOLE SRL – sede legale C.da Presta, 71 – 82019 Sant’Agata Dè Goti (BN);

2. Autorizzazione amministrativa: VIAGGI NEL REGNO DELLE FAVOLE di Ciao Ragazzi s.r.l. Reg. Imprese Prot. N. 15387 del 03.02.2004, licenza Regionale Campania n.270 17.05.2006 Tipo 011.

3. Polizza assicurativa: Navale Assicurazioni S.p.a. n. 100021126 per le Responsabilità Civili.

4. Validità catalogo: il presente catalogo è valido dal 01.03 al 30.10.2010.

5. I cambi di riferimento: Tutte le cifre sono espresse in euro con esclusione delle cifre decimali, se non necessarie.

4. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice; le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico. irezzo del pacchetto turistico.Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.349.’ttività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cuIl saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento all’organizzatore delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.

6. PREZZO

I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed eventuali aggiornamenti degli stessi catalogo o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costo dei trasporto, incluso il costo del carburante

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per la variazione si farà riferimento al costo dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, la quota della polizza assicurativa e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso):

- 10% dell’intero importo a partire dal giorno della conferma scritta da parte di Viaggi Nel Regno delle Favole sino a 31 giorni prima dell’inizio del soggiorno.

- 20% dell’intero importo da 30 a 23 giorni prima dell’inizio del soggiorno;

- 50% dell’intero importo da 22 a 09 giorni prima dell’inizio del soggiorno;

- 75% dell’intero importo da 08 a 04 giorni prima dell’inizio del soggiorno;

- 100% dell’intero importo ultimi 3 giorni antecedenti all’inizio del soggiorno.

Quest’ultima penalità è valida anche qualora il cliente non si presentasse alla partenza oppure interrompesse il soggiorno già iniziato.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.

NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE

Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno €25 per persona a cui potrebbero aggiungersi le percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE

Qualsiasi modifica significativa da parte dell’Organizzatore, del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accettazione del cliente ai sensi dell’art. 91 Cod. Cons. In caso di mancata accettazione il consumatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E del Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art.89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non potrà superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per danni alle persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi ulteriore danno (art. 13, n. 2, CCV).

16. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 14 e 15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento a Viaggi Nel Regno Delle Favole entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza (pena la decadenza ai sensi dell’Art. 19 n. 2 DL 111/95). Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli (Giudice di Pace di Napoli e Tribulale di Napoli).

18. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L’Assicurazione AMI Assistance è obbligatoria e sempre dovuta. Il costo di tale assicurazione è calcolato applicando il 2% sull’importo totale. Per maggiori dettagli sulla polizza assicurativa vedere relativa scheda contenuta all’interno del catalogo.

19. FONDO DI GARANZIA

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del vettore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Foro sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.99, n. 349.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

1. DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

2. CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 comma 1; art.5 comma 2; art. 12; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98 – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Organizzazione Tecnica: VIAGGI NEL REGNO DELLE FAVOLE
Assicurazione: Navale Assicurazioni S.p.a. polizza assicurativa n°100021126 per le Responsabilità Civili
Stampa: Centro Stampa R. Tortora Napoli
Grafica e Fotocomposizione: Francesca Scaino.

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